LO STATUTO

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  DI PROMOZIONE SOCIALE

“SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE”

ART. 1 - Denominazione – sede

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, per l’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti in difficoltà, che assume la denominazione “SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE”. L’Associazione offre servizi a tutti, senza alcuna distinzione, nel pieno rispetto delle convinzioni personali di ciascuno.

L’Associazione ha la sede legale in Bologna, Via G. Tacconi n° 65 e la sua durata è illimitata, salvo quanto stabilito nell’articolo 18.

ART. 2 - Scopo – Finalità

L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Scopi istituzionali dell’Associazione sono:

- promuovere lo sviluppo della persona umana, considerata nella sua unità e nella dinamica delle sue relazioni familiari, di coppia e sociali;

- potenziare l’attuazione dei valori propri della famiglia secondo lo spi­rito della Costituzione della Repubblica Italiana ed i principi in essa ri­conosciuti e affermati; riconoscere la famiglia come risorsa fondamentale per l’intera collettività. Poiché nella famiglia l’individuo sviluppa il suo equilibrio af­fettivo e mentale, l’Associazione intende favorirne l’armonia e la stabilità, nel rispetto delle scelte personali dei suoi membri, sostenendo in modo particolare i nuclei familiari socialmente svantaggiati;

- aiutare la coppia e l’individuo a conoscere gli aspetti ed i metodi della  procreazione responsabile, nell’ambito dell’amore e nell’apertura ad una fecondità consapevole;

- attuare specifici interventi di carattere culturale e sociale, per perseguire la crescita della consapevolezza e della reciproca responsabilità, riguardo al benessere del singolo e dell’intera collettività; la crescita personale e di relazione, curandone lo sviluppo nella li­bertà e re­sponsabilità;

- collaborare alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute del bambino, dell’adolescente, della persona, anche attraverso il superamento del disagio familiare, per le pari opportunità tra uomo e donna, a favore di una cultura solidale e multietnica.

L’Associazione non ha scopo di lucro né di tutela di interessi economici di categoria e può aderire ad altre associazioni o enti a carattere analogo, quando ciò torni utile al conseguimento dello scopo istituzionale.

Per l’attuazione degli scopi enunciati, il Servizio può svolgere esclusivamente  le sue attività istituzionali e tutte quelle direttamente ad esse connesse, accessorie e integrative. L’attuazione delle finalità è quindi perseguita attraverso le attività di seguito enunciate a titolo esemplificativo e non tassativo.

- Organizzazione, anche attraverso forme di collaborazione tra gli associati, di un’attività consultoriale di assistenza umana, psicologica, sociale, giuridica, medica ed etica alla famiglia in difficoltà;

- cura della stabilità dei legami familiari attraverso la consulenza alla persona, alla coppia, alla famiglia;

- sostegno del desiderio di maternità e paternità;

- mediazione familiare rivolta alle coppie che hanno deciso di separarsi, finalizzata principalmente alla tutela dei diritti dei minori alle cure materne e paterne, anche durante e dopo la separazione;

- sostegno ai genitori nella loro funzione educativa, affettiva e di cura dei figli;

- promozione di attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica organizzando corsi di formazione, incontri di gruppo, dibattiti, interventi nelle scuole, pubblicazioni, per gli adolescenti, i giovani, gli insegnanti, per la famiglia sin dal suo nascere, per i genitori sui temi psicologici, educativi, sessuali, relazionali, sociali, giuridici, etici, per prevenire il disagio personale e di relazione;

- promozione di studi e ricerche sui temi propri dell’attività dell’Associazione e di ogni altra iniziativa idonea alla divulgazione delle finalità sociali nonché sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei pubblici poteri circa i problemi relativi alla famiglia e le soluzioni possibili;

- collaborazione con le persone e gli enti che operano nella società per la promozione umana;

- promozione di ogni altra iniziativa idonea, in relazione allo scopo sociale.

ART. 3 - Soci

Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro, italiane o straniere, che condividano gli scopi istituzionali della stessa. Il numero dei soci è illimitato. Si prevedono le seguenti tipologie di soci:

1 – fondatori;

2 – ordinari;

3 – onorari.

1) Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo.

2) Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, richiedono l’iscrizione alla stessa e versano la relativa quota.

3) Sono soci onorari coloro che per prestigio, competenza o meriti verranno riconosciuti tali all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

I soci potranno fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall'Associazione, partecipando alle iniziative organizzative e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all'attività sociale. I soci potranno inoltre partecipare attivamente con la loro attività professionale od extra professionale al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l’operato dell’Associazione con sostegni economici. Essi potranno infine attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell'Associazione in termini di collaborazione, di sostegno e di proposta.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

All'atto dell'ammissione ciascun nuovo socio è tenuto all’osservanza dello  Statuto, dell'eventuale Regolamento dell'Associazione ed al versamento della quota sociale e dell’eventuale contributo annuale stabilito per l’anno successivo.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa,  verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 5

La qualifica di socio da’ diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

- a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

 

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla  prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo asso­ciativo annuale versato.

ART. 7 – Fondo comune ed entrate

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni, legati e loro frutti;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite,  sottoscrizioni anche a premi;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazio­ne né all'atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 8 - Quote

L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

ART. 9  Esercizio Sociale

L’esercizio sociale va dal 01 (primo) gennaio  al  31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto annuale deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 10 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

ART. 11 - Assemblea

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea:

provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio Sindacale;

approva il rendiconto annuale;

stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;

delibera sulle modifiche dello statuto;

approva i Regolamenti interni per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e ratifica l’entità annuale della quota associativa;

delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo;

delibera lo scioglimento dell’Associazione;

delibera l’importo della quota associativa annuale e dell’eventuale contributo;

delibera l’ammissione a socio ed il conferimento della qualifica di socio onorario.

Le delibere assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati.

ART. 12

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, conte­nente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto annuale.

L’Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’Assemblea e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con  diritto di voto.

In seconda convocazione,  l’Assemblea e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modificazioni dello Statuto, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 13

L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente; nomina, per la durata del suo mandato e di concerto con gli enti sostenitori, fino a due Consiglieri di garanzia del perseguimento dei fini etici ed economici nella gestione delle risorse dell’associazione. Nomina altresì il Segretario e tesoriere dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) curare la tenuta dei libri sociali e predisporre il rendiconto annuale;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare  circa il recesso e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 15 – Dimissioni dei Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sosti­tuirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni lassemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al VicePresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 17 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del rendiconto annuale, le scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto annuale.  

ART. 18 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua  le obbligazioni in essere.

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui  al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe,  oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 Norma finale

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Eventuali controversie in tema di rapporti associativi saranno rimesse al Tribunale di Bologna.

        Il  ” Servizio di Consulenza per la Vita Familiare” è associato all’ U.C.I.P.E.M (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali).

 Questi Consultori sono presenti in tutta Italia. La segreteria nazionale è a Milano – via Lattuada, 14 - tel 02/55189202.